CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività:
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Cons.) che è documento indispensabile per accedere eventual¬mente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali di contratto. La nozione di "pacchetto Turistico" (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissa¬ta combinazione di almeno di due degli elementi di seguito indicati, venduti od in offerta in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- trasporto
- alloggio
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico"
2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 in quanto applicabile, nonché dal Contratto del Consumo.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica: Grande Albero Turismo e Cultura
2. Autorizzazione amministrativa n. 41/2008 del 17/04/2008
3. Polizza assicurativa RC n. 749/14/507390 stipulata con Assimoco in conformità con quanto previsto dagli art. 94 e 95 Cod. Cons.
4) PRENOTAZIONI
La conferma di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, compila¬to in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. Nel caso di vendita in intermediazione l'accettazione delle prenotazioni s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzazione invierà relativa conferma, anche a mezzo telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, saranno fornite dall'organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo d'acconto , il 25% del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento all'organizzazione delle somme di cui sopra nelle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e da eventuali aggiornamenti degli stessi successiva¬mente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- Costi di trasporto, incluso il costo carburante
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei servizi in vigore alla data della pubblica¬zione del programma. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turisti¬co nella percentuale massima dell'80%. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni al di sotto del 3%.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo in misura eccedente il 10%.
-modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configu¬rabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi in cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:
-ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo:
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rim¬borso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare le modifiche o di recedere) entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso d'aumen¬to o di modifica. In difetto d'espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formula dell'organizzazione s'intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipen¬dentemente dal pagamento dell'acconto, il costo individuale della gestione pratica, gli eventuali premi assicurativi, e la penale nella misura indicata qui di seguito:
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni prima della partenza;
90% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni prima della partenza
Partenza: nessun rimborso dopo tali termini
8) MODIFICHE O ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi dell’articolo 7.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di relativi alle spese aggiuntive.
Il relazione ad alcune tipologie di servizi puà verificarsi che un terzo fornitore non accetti la modifica del nominativo del cessionario. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligen¬za, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I parteci¬panti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore del viaggio doves¬se subire a causa della loro inadempienza. Il Cliente è tenuto a fornire all'Agenzia organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Il Clien¬te è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà inoltre per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono¬sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri dell'UE cui il relativo servizio si riferisce, l'organizzazione si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con¬seguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzazione risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo d'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che la stessa venga effettua¬ta da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel caso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitu¬ra delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza personale, ragio¬nevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la preno¬tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzatore del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na¬scenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti di tale responsabilità previ¬sti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure d'assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'Organizzatore e il Venditore sono esone¬rati dalle rispettive responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa da terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, o da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI O DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, e il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi porgano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà - pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'or¬ganizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produt¬tive, il Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'Art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o fallimento dichiarato del venditore o dell'organiz¬zatore, per la tutela delle seguenti esigenze: rimborso del prezzo versato; suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
I fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al com¬portamento dell'organizzazione. Le modalità d'intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA SINGO¬LI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziare d'organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV art. 1, n. 3 e n. 6; artt.da 17 23, artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art 4 1° comma: art 5; art. 7; art. 8; artt. 10,11,12,15. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertan¬to intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli sevizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)
C) ASSICURAZIONE OPZIONALE SU RICHIESTA
Su richiesta è possibile sottoscrivere un’assicurazione integrativa per annullamento viaggio, medico-bagaglio, infortunio, etc… Contattateci prima della conferma e vi forniremo il preventivo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 269/98 "LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DI RECLU¬SIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL'ESTERO".